codice etico
premessa
La Società Gelbison ha elaborato e adottato un “Codice Etico” di comportamento dei tifosi rossoblu, riservato a tutti i sottoscrittori aderenti al programma “Fidelity Card” e a tutti coloro che assisteranno agli eventi calcistici della Gelbison. Il “Codice Etico” è stato introdotto nel Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 da FIGC, CONI, Ministro dell’Interno, Ministro dello Sport, Lega di Seria A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC, AIA ed ha il dichiarato intento di realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”.
Il “Codice Etico” è uno strumento indispensabile per gli obiettivi che la Società si prefigge, i quali da un lato sono legati al conseguimento dei risultati sportivi e dall’altro mirano a far conoscere il club anche per la qualità dei propri tifosi. Intento della Gelbison è quello di legarsi a sostenitori che condividono e promuovono i principi dello sport, conciliando così la dimensione professionistica ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale. Il presente“Codice Etico”delinea le aspettative generali della Società verso i propri tifosi auspicando che si facciano portavoce degli stessi valori della Società Gelbison.
Uno degli strumenti previsti dal Protocollo di Intesa per il raggiungimento di tali obiettivi è la responsabilizzazione delle società in materia di politiche di biglietteria, da attuarsi (anche) attraverso l’introduzione del c.d. “sistema del gradimento”. Tale istituto, in virtù del nuovo comma 10 all’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, prescrive l’obbligo a carico di tutte le società professionistiche di implementare il sistema di gradimento a pena di sanzioni pecuniarie (Comunicato Ufficiale Commissario Straordinario n. 15 del 7 marzo 2018).
Il “sistema di gradimento” permette alle Società di garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo Stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini.
Il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per limitare la presenza negli Stadi, per periodi determinati, di soggetti che non hanno un comportamento conforme al “codice di condotta” della Società. In caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversarie/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione ai principi sopra indicati e/o del regolamento d’uso dello stadio, la Società si riserva il diritto di sospendere il gradimento, inibendo l’ingresso all’impianto sportivo. Tale sistema,già adottato presso altre federazioni calcistiche, si è rivelato idoneo ed efficace per assicurare l’accoglienza e la sicurezza degli impianti sportivi.
Consapevole dell’importanza etica e sociale dello sport e in particolare del calcio, la Gelbison, attraverso il presente “Codice Etico”, ripudia e condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la Società ritenga inadeguati o non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.
La Gelbison subordinerà l’accesso dei propri sostenitori agli impianti sportivi mediante l’accettazione implicita delle disposizioni del “Regolamento d’uso dello stadio” e di quelle contenute nel presente “Codice Etico ”di comportamento. La violazione di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente “Codice Etico” potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto Società-Tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso stesso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione.
Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione alla legislazione volta alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (esempio emissione Daspo ). Il presente “Codice Etico” di comportamento e il Regolamento d’uso dello Stadio saranno resi noti tramite affissione nei punti vendita autorizzati, all’interno dello stadio, attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale della Società e con specifiche attività promosse dall’Ufficio SLO della Società.